Con la modifica apportata dall'art. 30 bis Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") all'art. 2 del DPR N. 445/2000 anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni.
L'AUTOCERTIFICAZIONE E I PRIVATI DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Si rende noto che, con la modifica dall’art. 30 bis Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”) anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni. I privati non hanno più’ la facoltà, ma l’obbligo preciso di applicare le misure di semplificazione documentale previste dal Testo unico sulla documentazione amministrativa, quali ad esempio i dati tipicamente oggetto di certificazione: residenza (anche storica), stato di famiglia (con eventualmente indicate le relazioni di parentela), stato libero, regime patrimoniale in base all’atto di matrimonio, e molto altro ancora. Ciò si traduce nell’obbligo per il privato (Banca, Assicurazione, Notaio, Avvocato etc.) di accettare l’autocertificazione e nella conseguente possibilità di ottenere l’accesso ai dati in una modalità semplificata per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei cittadini.
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